Daily Archives: 3 April 2025

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2025 AL 15 MAGGIO 2025

MERCOLEDI’ 16 APRILE

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

  • – sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • – sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • – sui redditi di lavoro autonomo;
  • – sulle provvigioni;
  • – sui redditi di capitale;
  • – sui redditi diversi;
  • – sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

LUNEDI’ 28 APRILE

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale.

MERCOLEDI’ 30 APRILE

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Modello IVA TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2025.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell’anno precedente (escluse le fatture elettroniche).

Dichiarazione Iva annuale

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2024.

GIOVEDI’ 15 MAGGIO

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

RINVIO DEL TERMINE DI STIPULA DELLE POLIZZE CATASTROFALI E CHIARIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO.

Il DL 39/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo, ha differito il termine per stipulare le polizze catastrofali nel seguente modo:

  • – per le piccole e microimprese, la stipula deve effettuarsi entro il 31 dicembre 2025;
  • – per le imprese di medie dimensioni, il termine è rinviato al 1° ottobre 2025;
  • – per le grandi imprese, la scadenza è rimasta quella del 31 marzo, ma il sistema sanzionatorio di cui all’art. 1 comma 102 L. 213/2023 si applica decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

La nozione di micro, piccole, medie e grandi imprese a cui la disposizione fa riferimento è quella adottata dalla Direttiva (Ue) 2023/2775, ovvero:

microimprese: imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano almeno due dei seguenti criteri:​

  • – totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro.​
  • – ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro.
  • – numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10.

piccole imprese: imprese che non sono microimprese e che, alla data di chiusura del bilancio, non superano almeno due dei seguenti criteri:​

  • – totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro.​
  • – ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro.​
  • – numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50.​

medie imprese: imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che, alla data di chiusura del bilancio, non superano almeno due dei seguenti criteri:​

  • – totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro.​
  • – ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro.​
  • – numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.​

grandi imprese: imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno due dei seguenti criteri:​

  • – totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro.​
  • – ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro.​
  • – numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.​

Sono inoltre state pubblicate le prime risposte da parte del MIMIT.

In merito alla questione relativa ai beni condotti in locazione e al soggetto tenuto ad assicurarli, il MIMIT ha chiarito che l’imprenditore “deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

Quanto ai soggetti tenuti ad assicurarsi, il Ministero conferma che l’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, a esclusione delle sole imprese di cui all’art. 2135 c.c. (imprese agricole).

Si chiarisce, in ogni caso, che l’obbligo assicurativo riguarda solo le imprese che sono proprietarie o impiegano beni di cui all’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c., ovvero:

  • – Terreni e fabbricati
  • – Impianti e macchinari
  • – Attrezzature industriali e commerciali

Il MIMIT prende in esame anche il caso in cui un immobile sia utilizzato sia come abitazione che come luogo di svolgimento per la propria attività di impresa, chiarendo che, se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa, questo ricade nell’obbligo assicurativo per la sola porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività.