SUPER E IPER AMMORTAMENTO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2020

La Legge di Bilancio 2020 introduce, per il solo anno 2020, un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi commisurato al loro costo di acquisizione, in sostituzione delle discipline di super e iper ammortamento: il nuovo incentivo, pur ereditando ambito applicativo soggettivo e oggettivo dai precedenti, sostituisce il precedente e diventa un credito d’imposta.

La previgente disciplina di maggiorazione dell’ammortamento resta applicabile agli investimenti in beni strumentali “prenotati al 31.12.2019”, ovvero in caso di contestuale ordine confermato dal fornitore e versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene stesso.

L’attuale disciplina è applicabile al solo periodo d’imposta 2020, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine e all’acconto minimo del 20%.

Il credito d’imposta è riconosciuto, come nella formulazione previgente, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.

L’ambito applicativo soggettivo è esteso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24, ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997.

L’utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La compensazione del credito d’imposta ma deve rispettare le seguenti regole:

  • – deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali dell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
  • – decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0;
  • – richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;
  • – sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d’imposta anche all’interno del consolidato fiscale.

Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti beni:

  • – beni compresi nell’articolo 164, comma 1, Tuir (veicoli e altri mezzi di trasporto);
  • – beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • – fabbricati e costruzioni;
  • – beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
  • – beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Quanto agli oneri documentali, anch’essi risultano modificati nella nuova disciplina.

In relazione agli investimenti dell’allegato A e dell’allegato B annessi alla Legge di Bilancio 2017 di costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice, redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione.

In caso di beni di costo unitario inferiore o uguale a euro 300.000 resta ferma la facoltà di adempiere all’obbligo di attestazione con una dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante, di cui al D.P.R. 445/2000.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, da conservare a pena di revoca del beneficio, devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020.

Il credito d’imposta è commisurato al costo di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b),Tuir.

Il nuovo assetto degli incentivi per investimenti in beni strumentali è strutturato, quanto ad intensità e limiti di costo, in relazione alle seguenti diverse tipologie di beni agevolabili:

  • – beni materiali strumentali nuovi, i medesimi di cui alla previgente disciplina del super ammortamento introdotta dalla 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
  • – beni materiali strumentali nuovi 4.0, ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell’iper ammortamento dei beni materiali;
  • – beni immateriali strumentali nuovi 4.0, ricompresi nell’allegato B annesso alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell’iper ammortamento dei beni immateriali.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Nel dettaglio le tipologie di credito d’imposta sono le seguenti:

Beni materiali strumentali nuovi (ex super ammortamento)

Il  credito d’imposta è pari al 6% del costo di acquisizione, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

L’ambito applicativo soggettivo e oggettivo resta sostanzialmente il medesimo della disciplina del super ammortamento introdotta dall’articolo 1, comma 93, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) con la principale differenza di risultare ora fruibile indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Il credito d’imposta si applica in particolare, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Il credito d’imposta è fruibile in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene.

Beni materiali strumentali nuovi annessi all’allegato A della Legge di Bilancio 2017 (ex iper ammortamento)

Il credito d’imposta per investimenti aventi a oggetto beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 è pari:

  • – al 40% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;
  • – al 20% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Gli ambiti applicativi soggettivo e oggettivo restano sostanzialmente i medesimi della disciplina dell’iper ammortamento, con la principale differenza di risultare ora fruibile indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.

Il credito d’imposta è compensabile in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione del bene.

Come avveniva con la normativa dell’iper ammortamento, in caso di interconnessione in un periodo successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene, è possibile fruire inizialmente del super ammortamento, slittando il momento di agevolazione rafforzata ad avvenuta interconnessione.

Beni immateriali strumentali nuovi annessi all’allegato B della Legge di Bilancio 2017 (ex iper ammortamento)

Il credito d’imposta per investimenti aventi a oggetto beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 è pari al 15% per investimenti complessivi entro 700 mila euro.

Gli ambiti applicativi soggettivo e oggettivo restano sostanzialmente i medesimi della disciplina dell’iper ammortamento, con la principale differenza, sul piano soggettivo, che l’agevolazione risulta ora fruibile indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa e sul piano oggettivo dell’eliminazione del vincolo di subordinazione all’acquisizione di un bene materiale rientrante nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 nel medesimo periodo d’imposta.

Il credito d’imposta è compensabile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione del bene.