Split payment 2018: il punto della situazione
L’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 individua l’ambito soggetto dello split payment. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva, come modificato dalla L. 96/2017 di conversione), è previsto che il meccanismo trovi applicazione per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche come definite dall’articolo 1, comma 2, della L. 196/2009, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali come gli Ordini professionali, nonché di alcune società “assimilate”.
Successivamente, l’ambito soggettivo dello split payment è stato ulteriormente esteso ad opera del D.L. 148/2017, il quale, sostituendo il comma 1-bis dell’articolo 17-ter, ha stabilito che lo split payment trovi applicazione, oltre che nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, anche per:
- – gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persone (lettera 0a);
- – le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche soggette allo split payment per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (lettera 0b);
- – le società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio e dai ministeri attraverso voti sufficienti per esercitare un‘influenza dominante nell’assemblea ordinaria (lettera a);
- – le società controllate direttamente o indirettamente da Amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società possessori della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (lettera b);
- – le società partecipate, per una percentuale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche o da enti o società di cui ai punti precedenti (lettera c);
- – le società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o con altro eventuale indice per il mercato azionario stabilito dal decreto MEF, identificate ai fini Iva nel territorio italiano, si ritiene anche tramite un rappresentante fiscale (lettera d).
Le nuove regole, previste dal D.L. 148/2017, sono applicabili alle fatture emesse dal 1° gennaio 2018 ed è previsto che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (da emanarsi entro quarantacinque giorni dal 16 ottobre 2017), saranno stabilite le nuove modalità di attuazione.
In attesa della pubblicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sopra previsto, il MEF ha provveduto, in data 19 dicembre 2017, alla pubblicazione degli elenchi, validi per l’anno 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui al nuovo articolo 17-ter, comma 1-bis. Si evidenzia che non sono incluse negli elenchi le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ma per le quali è possibile fare riferimento all’elenco IPA.
Si segnala che è stato pubblicato in data 10 gennaio 2018 il decreto 09/01/2018 (di cui all’articolo 3, comma 2, D.L. 148/2017) che recepisce le novità in materia di split payment.
Il D.M. 09/01/2018 ha precisato, tra l’altro, che le nuove disposizioni si applicano alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tale data va presa come riferimento sia per le società aggiunte all’elenco sia per quelle cancellate.
Viene infine precisato che, sebbene a regime la pubblicazione degli elenchi sia prevista entro il 20 ottobre di ciascun anno (con effetti a valere per l’anno successivo), solo per l’anno 2017 gli elenchi cui far riferimento sono quelli pubblicati lo scorso 19 dicembre.