SINTESI DELLE NOVITÀ PREVISTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2022 il D.L. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni fiscali”) le cui principali novità riguardano:

Modifiche al calendario fiscale (Articolo 3)

  • – La Liquidazione Periodica Iva relativa al secondo trimestre dovrà essere trasmessa entro il 30 settembre (e non più entro il 16 settembre)
  • – La nuova scadenza dei modelli Intrastat è fissata entro il mese successivo al periodo di riferimento (e non più entro il 25 del mese successivo)
  • – Viene aumentato, dal 2023, da 250 euro a 5.000 euro il limite oltre il quale l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dei primi due trimestri dell’anno deve essere versata trimestralmente. Pertanto l’imposta di bollo può essere versata, per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro; per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro
  • – Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi (Articolo 5)

I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle entrate.

Estensione del principio di derivazione rafforzata (Articolo 8)

Il criterio di derivazione rafforzata trova ora applicazione anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili; non è quindi può necessario presentare la dichiarazione integrativa.
La nuova disposizione, però, non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.
Le nuove disposizioni si applicano già dal periodo d’imposta in corso.

Abrogazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (Articolo 9)

È abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta 2022. Nell’attuale Modello Redditi 2022, riferito al 2021, la disciplina risulterà pertanto pienamente applicabile.
Nessuna modifica è invece prevista con riferimento alla disciplina delle società non operativa (che sarà quindi anche in futuro applicabile).

Modifica della disciplina in materia di esterometro (Articolo 12)

Vengono esclusi dall’obbligo di comunicazione con esterometro anche gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972, di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

Termine per la registrazione degli atti portato a 30 giorni (Articolo 14)

L’articolo 13 D.P.R. 131/1986 fissava in 20 giorni il termine per la registrazione degli atti (anche se, in alcuni casi, operava il termine di 30 giorni, come nel caso delle locazioni immobiliari). Il Decreto Semplificazioni fiscali porta questo termine a 30 giorni, così come porta a 30 giorni il termine per denunciare eventi successivi (avveramento condizione sospensiva, esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione, proroga, ecc.).

Nuova certificazione sulla qualificazione degli investimenti agevolati (Articolo 23)

Le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies dello stesso articolo 1 L. 160/2019.

Autodichiarazione Aiuti di Stato: proroga (Articolo 35)

La norma proroga i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).
In conseguenza di tale previsione, l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 233822/2022, pubblicato il 22 giugno, ha differito il termine per la presentazione dell’autodichiarazione sugli Aiuti di Stato al 30 novembre 2022 (in luogo del termine del 30 giugno 2022 prima previsto).

Proroga dichiarazione Imu 2021 (Articolo 35)

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno).

Restano fermi i termini di presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali.