Prestazioni effettuate in Svizzera da imprese italiane

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano prestazioni in Svizzera o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano un volume d’affari annuo mondiale di almeno 100.000 franchi proveniente da prestazioni imponibili e esenti dall’imposta, sono, a partire dal 1° gennaio 2018, obbligatoriamente assoggettati all’IVA svizzera, ed hanno pertanto il conseguente obbligo di richiedere partita Iva svizzera.

Chi invece realizza un volume d’affari annuo mondiale inferiore a 100.000 franchi è esentato dall’assoggettamento, sempre che non rinunci all’esenzione dall’assoggettamento e si iscriva su base volontaria nel registro dei contribuenti.

Anche l’impresa estera che esegue una fornitura su contratto d’appalto in territorio svizzero, a prescindere dal fatto che venga o meno consegnato materiale, è assoggettata all’IVA svizzera se consegue un volume d’affari annuo mondiale di almeno 100.000 franchi.

Le imprese e i lavoratori autonomi che hanno le suddette caratteristiche devono annunciarsi autonomamente all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni al fine di ottenere partita Iva svizzera.

Gli obblighi che ne conseguono sono:

  • – nomina di un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale in Svizzera;
  • – presentazione di una fideiussione irrevocabile emessa da una banca domiciliata in Svizzera o pagamento dell’importo in contanti, a copertura degli importi dovuti per legge all’AFC (pari al 3% del volume d’affari che si presume di realizzare in Svizzera, con un minimo di 2.000 CHF);
  • – adempimento degli obblighi periodici di liquidazione dell’Iva, di versamento del debito iva, e di presentazione delle relative denunce.