PIÙ TEMPO PER LE FATTURE ELETTRONICHE IMMEDIATE

Il decreto 119/2018 prevede alcune soluzioni normative per rendere più semplice l’adempimento della emissione delle fatture elettroniche:

  • – un regime transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2019. 

Il contribuente potrà emettere le fatture elettroniche tardivamente senza sanzioni se le emetterà entro la liquidazione relativa al momento di effettuazione dell’operazione.

Si prevede invece l’applicazione di una sanzione al 20%, se l’emissione è ritardata alla liquidazione successiva. Quindi un contribuente mensile che effettua un’operazione il 5 gennaio 2019, potrà emettere la fattura elettronica entro il 16 febbraio senza applicazione delle sanzioni ex articolo 6 del Dpr 633/1972. Questo regime transitorio durerà fino al 30 giugno 2019.

 
• – nuove regole a partire dal 1° luglio 2019, che consentiranno l’emissione ritardata di 10 giorni della fattura elettronica immediata. 

Con una regola generalizzata che decorre dal 1° luglio 2019 è stato previsto un margine massimo di 10 giorni tra il momento di effettuazione dell’operazione e il momento di emissione della fattura (da intendersi quale data di trasmissione al SDI).

Se un prestatore riceve un pagamento per servizi resi il 28 agosto 2019, potrà emettere la fattura entro il 7 settembre. Ovviamente dovrà liquidare l’imposta entro il 16 settembre. In tal caso la fattura dovrà riportare anche il giorno di effettuazione dell’operazione.

Per la fatturazione differita, invece, nulla cambia, ma le imprese non dovranno più “retrodatare” le fatture al 31 del mese precedente. Infatti le fatture collegate, per le cessioni, al Ddt (o per le prestazioni di servizio, a una documentazione idonea a dimostrare l’identità dei soggetti tra cui sono avvenute le prestazioni), possono essere emesse entro il 15 del mese successivo all’effettuazione, e inserite nella liquidazione del mese precedente.

  • – l’adeguamento dei termini per la registrazione delle fatture.

Per le fatture (sia di acquisto che di vendita) immediate e per quelle differite la registrazione deve avvenire entro lo stesso termine, cioè entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione. Le nuove regole sulla registrazione, in vigore dal 24 ottobre 2018, influenzeranno la liquidazione del mese di ottobre (entro il 16 novembre).