OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER IL TAX FREE SHOPPING

L’articolo 4-bis, D.L. 193/2016 prevede, a decorrere dal 1° settembre 2018 (come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, che ha rinviato l’originario termine previsto per il 1° gennaio 2018), l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica in relazione alle cessioni di beni:

  • – a favore di soggetti extra UE;
  • – di importo complessivo (cioè Iva compresa) superiore a 154,94;
  • – destinati all’uso familiare o personale;
  • – da trasportarsi al seguito nei bagagli personali fuori dal territorio doganale UE.

Tali operazioni possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta, a condizione che i beni siano trasportati fuori della UE entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Trattasi, normalmente, delle vendite effettuate dai commercianti al dettaglio a favore di turisti extracomunitari che visitano il nostro Paese.

In tali casi, è previsto che l’Iva sia eventualmente da corrispondere alla dogana del Paese di residenza (secondo le normative del singolo Stato), poiché il bene andrà in consumo in quel luogo e, per conseguenza, possa non essere assolta in Italia.