Novità apportate dal Decreto Legge 193/2016.

Si riporta a seguire una sintesi delle modifiche apportate con il decreto in questione a seguito della sua definitiva approvazione:

 

Scioglimento di Equitalia e affidamento della riscossione all’Agenzia delle entrate.

Si prevede lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, e che l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sia attribuito all’Agenzia delle Entrate e venga svolto, dal 1° luglio 2017, dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze e al monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate stessa.

Il nuovo ente potrà svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate. Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo.

 

Trasmissioni telematiche delle operazioni Iva e delle liquidazioni periodiche.

Abrogazione delle comunicazioni black list.

In merito alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, in luogo dell’invio annuale del c.d. spesometro, viene introdotto un nuovo obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di una serie di informazioni significative, da effettuare con periodicità trimestrale.

I dati e le informazioni da trasmettere riguardano tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. In sostanza, si tratta di un invio di tutti i dati registrati ai fini Iva.

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza.

Oltre all’invio dei dettagli delle operazioni Iva, si dispone che i contribuenti siano tenuti a trasmettere trimestralmente, ed entro gli stessi termini e modalità di cui al nuovo articolo 21 (termini previsti per il versamento dell’iva a debito), i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.

La comunicazione è presentata anche in caso di liquidazione con eccedenza a credito; sono esonerati dall’adempimento in parola i soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

In caso di soggetti passivi che esercitano più attività è prevista una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione nei quindici giorni successivi, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In conseguenza di tali nuovi adempimenti si prevede che dal primo gennaio 2017:

– è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio;

– sono soppresse le comunicazioni, presentate in via telematica, degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, disciplinati dall’articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993;

– sono abrogate le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate con i Paesi black list di importo complessivo annuale superiore a 10.000 euro.

 

Fatturazione elettronica per tax free shopping.

Si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2018, con riferimento alle cessioni di beni del valore complessivo, al lordo dell’Iva, superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea (cessioni ex articolo 38-quater, D.P.R.  633/1972), l’emissione delle relative fatture deve essere obbligatoriamente effettuata dal cedente in modalità elettronica.

 

Dichiarazione integrativa a favore del contribuente.

Si interviene sull’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998 concernente la disciplina delle dichiarazioni integrative delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dei sostituti d’imposta, al fine di estendere la possibilità di presentare le suddette dichiarazioni a favore del contribuente anche oltre l’anno.

Si prevede, inoltre, la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria determinando l’indicazione di maggior imponibile o maggior debito d’imposta (o minor eccedenza detraibile).

 

Regole di scomputo delle ritenute d’acconto.

Viene sostituita la lettera c), del comma 1 dell’articolo 22 del Tuir in materia di scomputo delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto e sui redditi sottoposti a tassazione separata. Nello specifico la novità si riferisce alla possibilità di scegliere quando scomputare le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza (purché siano state però operate antecedentemente alla presentazione della dichiarazione): si potranno ora scomputare dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate.

 

Rottamazione delle cartelle esattoriali.

Per gli importi dovuti in base a ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, si riconosce ai debitori il diritto di poter estinguere il debito con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale, degli interessi, dell’aggio e con il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

Non sono quindi più dovute sanzioni, interessi di mora e, per i crediti di natura previdenziale, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi e premi.

Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018; sulle rate si corrispondono a decorrere dal 1 agosto 2017 gli interessi di legge. Il pagamento è effettuato in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare nel numero massimo di tre rate nel 2017 e due rate nel 2018.

Per accedere alla definizione agevolata, il debitore interessato, entro il 21 aprile 2017, dovrà presentare all’agente della riscossione apposita dichiarazione utilizzando la modulistica che l’agente della riscossione avrà avuto cura di pubblicare sul proprio sito internet.

La dichiarazione, se di interesse del debitore, recherà la richiesta di poter fruire della dilazione, con l’indicazione del numero delle rate entro i limiti consentiti. Recherà altresì indicazione circa la eventuale pendenza di vertenze aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la definizione agevolata, con l’impegno a rinunziare agli stessi giudizi.

Entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione dovrà comunicare ai debitori, che hanno richiesto la definizione agevolata, l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle rate e le loro scadenze (giorno e mese).

 

Riapertura della voluntary disclosure.

Si provvede alla “Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria”.

Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016, ed è consentita la presentazione dell’istanza anche se in precedenza è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia. Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary 2014 limitatamente ai profili internazionali.

Contestualmente è previsto lo slittamento dei termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva, nonché di contestazione delle sanzioni.

Il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il quantum dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.

Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla voluntary 2014: non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni, con decorrenza dal versamento in unica soluzione o della terza rata. Viene inoltre stabilito che l’Agenzia delle entrate comunichi l’avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria.

L’Agenzia può esperire, fino al 31 dicembre 2018, le procedure dell’adesione all’invito a comparire.

La misura agevolata della sanzione al 3% dell’ammontare non dichiarato (ai soli fini della collaborazione volontaria in relazione alle violazioni dichiarative in tema di monitoraggio fiscale, per attività e investimenti detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato) trova applicazione anche:

  • nel caso di entrata in vigore, prima del 24 ottobre 2016, di un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni fiscali, ai sensi di quanto richiesto dal modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE;
  • nel caso di entrata in vigore, prima della medesima data, di un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni, elaborato nel 2002 dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).

Viene disciplinata una nuova ipotesi di reato, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la voluntary preclude la punibilità, prevedendo che a tali ipotesi si applichi la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Si prevedono, inoltre, disposizioni specifiche nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a contanti o valori al portatore: si presume, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP e dell’Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e nei 4 periodi d’imposta precedenti.

Si prevede infine che siano posti a carico dei Comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all’Aire pervenute a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

 

Studi di settore: da strumento accertativo a metodo di compliance.

Si prevede che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il Ministro dell’economia e delle finanze individua con decreto indici sintetici di affidabilità fiscale cui collegare livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.

La premialità può configurarsi “anche” nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. Tale previsione è volta a promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Contestualmente all’adozione degli indici di cui al comma precedente, cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis, D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, L. 427/1993, e ai parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, L. 549/1995.

 

Accertamento bancario e presunzioni.

Nell’ambito degli accertamenti bancari, viene stabilito che per i prelievi o le riscossioni, di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e comunque a 5.000 euro mensili, effettuati dalle imprese (qualora non si indichi il soggetto beneficiario e se detti importi non risultino dalle scritture contabili) scatta la presunzione di evasione e tali importi sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti.

 

Spese di viaggio anticipate dal committente del professionista.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Pertanto a tali tipologie di spesa viene esteso il regime fiscale vigente, contenuto nell’articolo 54, comma 5, Tuir, per le spese di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente.

 

Notificazioni degli atti fiscali, delle cartelle e degli atti catastali a mezzo Pec.

La notificazione degli avvisi di accertamento, delle cartelle, degli atti catastali e degli altri atti, alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti agli albi o elenchi istituiti con legge, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Pec.

 

Termine per la consegna delle certificazioni uniche.

Si posticipa, dal 28 febbraio al 31 marzo, il termine entro il quale le certificazioni uniche inviate dai soggetti obbligati ad operare le ritenute alla fonte a titolo di imposte sui redditi, nonché a titolo di contributi obbligatori, devono essere consegnate agli interessati.

Tale disposizione si applica a decorrere dall’anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d’imposta 2016.

 

Sospensione estiva per la consegna documenti ed il pagamento degli avvisi bonari.

Si introduce la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori (con esclusione dei documenti richiesti in occasione di verifiche e di quelli del rimborso Iva). La medesima sospensione si aggiunge al termine di trenta giorni previsto per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972), dei controlli formali (ai sensi dell’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

 

Tax day.

Viene posticipata dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni trasparenti.

Il versamento dell’imposta sul reddito delle società (Ires) e dell’Irap viene fatto slittare all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo.

Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017.

 

Immobili all’estero e compilazione del quadro RW.

Modificando l’articolo 4, D.L. 167/1990, si estende anche agli immobili situati all’estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, l’esonero dall’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi, finora previsto per le sole attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti nonché per i depositi e conti correnti bancari per un valore massimo complessivo non superiore a 15.000 euro. Rimane però l’obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti effettuati a titolo di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie).

 

Cedolare secca e mancata proroga del contratto: sanatoria.

Si prevede che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell’opzione per la cedolare secca qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento fiscale coerente con il regime della cedolare.

In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione in discorso, si applica la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro o a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

 

Modello F24 cartaceo per versamenti sopra i 1.000 euro.

Al fine di evitare complicazioni operative ai soggetti privati, si sopprime l’obbligo, per i soggetti non titolari di partita Iva, dell’invio telematico del modello unico di versamento (F24) per i pagamenti superiori a 1.000 euro, con il ripristino quindi delle modalità di pagamento in forma cartacea.

 

Elevata a 30.000 euro la soglia dei rimborsi liberi.

Apportando una modifica all’articolo 38-bis, comma 3, del D.P.R. 633/1972, si innalza, da 15.000 euro a 30.000 euro, l’importo dei rimborsi Iva non subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.