MODELLI INTRASTAT 2018

Con la Determinazione congiunta Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane n. 13799 dell’8 febbraio 2018 vengono corrette le istruzioni alla compilazione dei modelli Intrastat al fine di recepire le importanti semplificazioni introdotte lo scorso anno.

Relativamente alla decorrenza di tali semplificazioni, le stesse si applicano agli elenchi riepilogativi i cui periodi di riferimento decorrono dal 1° gennaio 2018 e quindi già a partire dalla scadenza dello scorso 26 febbraio 2018 (in quanto il giorno 25 cadeva di domenica) per quanto riguarda gli adempimenti mensili e da quella del prossimo 25 aprile 2018 per gli elenchi con periodicità trimestrale.

 Gli acquisti di beni e di servizi (modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater)

Gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (modello INTRA 2-bis) e agli acquisti di servizi (modello INTRA 2-quater) sono stati mantenuti solo per adempiere a finalità statistiche. Oltre a questa semplificazione, che consiste nella riduzione dei dati da comunicare, sono state innalzate le soglie che determinano la sussistenza dell’obbligo. In particolare:

  • – il modello INTRA 2-bis relativo all’acquisto di beni deve essere trasmesso all’Agenzia delle dogane con periodicità mensile, con l’indicazione dei soli dati statistici, nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti siano stati effettuati acquisti intracomunitari per un ammontare uguale o superiore a 200.000 euro;
  • – il modello INTRA 2-quater relativo agli acquisti di servizi deve essere trasmesso all’Agenzia delle dogane con cadenza mensile, con l’indicazione dei soli dati statistici, da parte dei soggetti passivi che almeno in uno dei quattro trimestri precedenti hanno realizzato un ammontare di tali acquisti uguale o superiore a 100.000 euro.

Le cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA 1-bis)

Con riferimento agli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA 1-bis) trasmessi dai soggetti tenuti a presentare gli elenchi con cadenza mensile, vengono previste semplificazioni per quanto attiene alla comunicazione dei dati statistici.

La semplificazione consiste quindi nel rendere facoltativa l’indicazione dei dati di rilevanza statistica da parte dei soggetti che non hanno realizzato in nessuno dei quattro trimestri precedenti cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro. Al di sotto di tale soglia viene meno l’obbligo di comunicare dati statistici mentre rimane invariato il precedente obbligo di segnalazione dei dati fiscali parametrato alla soglia dei 50.000 euro (trimestrale in caso di mancato superamento di tale soglia, mensile in caso di superamento).

I servizi intracomunitari resi (MODELLO INTRA 1-quater)

Detto modello va trasmesso a cadenza mensile da parte dei soggetti che hanno realizzato un ammontare di operazioni intracomunitarie attive, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, superiore a 50.000 euro, e trimestralmente se l’ammontare delle operazioni effettuate non supera tale soglia. Analogamente a quanto già previsto in precedenza, i dati da comunicare sono solo quelli con valenza fiscale.

Nuovi criteri per verificare il superamento delle “soglie”

Dal 2018 la verifica in ordine al superamento della soglia deve effettuarsi distintamente per ogni categoria di operazioni in quanto le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente, con la conseguenza che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie di operazioni.