Modalità di pagamento per gli acquisti di carburante

Con il provvedimento n. 73203 pubblicato il 4 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i mezzi di pagamento idonei ai fini della detrazione iva e della deduzione del costo relativo alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione.

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2018, alcune limitazioni alla detraibilità dell’iva relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti dedicati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinandola all’utilizzo di forme di pagamento qualificato (si veda anche “Abolizione delle schede carburanti”).

In particolare, all’art. 19-bis1, comma 1, lettera d) del DPR 633/72 è stata inserita la condizione che l’avvenuta effettuazione delle operazioni che danno diritto alla detrazione deve essere provata con pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari o da “altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

Con il provvedimento in questione vengono così individuati gli strumenti idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni:

  • – gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • – i mezzi di pagamento elettronici previsti all’art. 5 del D.lgs. 82/2005, tra i quali il provvedimento in commento riporta, a titolo esemplificativo, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale;
  • – le carte di debito, di credito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Il Provvedimento poi chiarisce che i medesimi mezzi sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai fini delle imposte dirette.

Viene inoltre specificato che tali disposizioni trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. Di “netting”. Con questi contratti il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Ciò, precisa il provvedimento, alla condizione che i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nel provvedimento.

Restano inoltre validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti, quando la cessione/ricarica, documentata da fattura elettronica, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

In conclusione, come specificato dal comunicato diffuso insieme al provvedimento, sia ai fini della detraibilità IVA che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal contante. L’obbligo di pagamento degli acquisti con modalità diverse dal contante entra in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 e riguarda solo gli operatori iva (non anche i privati quindi), al fine di poter detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto.

Con la circolare n. 8/E/2018 del 30/04/2018 l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che devono essere ritenute validi ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata laddove la spesa sia allo stesso riconducibile mediante «una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili». Si tratta degli acquisti di carburante effettuati da un amministratore o da un dipendente in trasferta inerenti l’auto aziendale ma pagati con il loro bancomat o la loro carta di credito. In questo caso, se il rimborso della spesa anticipata avviene da parte della società con strumento tracciabile (ad esempio bonifico), la stessa potrà dedurre il costo e detrarre l’Iva sul costo del carburante.