L’invio telematico dei corrispettivi
Il D.L. 119/2018 dispone, a partire dal 1° luglio 2019, per taluni contribuenti l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. La decorrenza di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell’ammontare del volume d’affari realizzato:
- – dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore ad € 400.000;
- – dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare del volume d’affari.
Con riferimento alla prima ipotesi, si fa presente che è necessario verificare il volume d’affari al 31.12.2018, emergente dal modello Iva 2019 e riferito a tutte le vendite realizzate nell’anno.
Dal punto di vista procedurale, l’adempimento di tale obbligo presuppone la dotazione, in capo agli esercenti attività al dettaglio, in alternativa:
- – dei c.d. “registratori telematici”, già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016;
- – di nuovi strumenti, individuati successivamente dall’Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato.
In analogia a quanto previsto per la fattura elettronica, si deve procedere all’invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva. In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio. Dal punto di vista sostanziale, a partire dall’1.1.2020 tale obbligo – con riferimento all’invio telematico dei corrispettivi – è accompagnato dall’abrogazione della tenuta del registro dei corrispettivi.