LETTERE D’INTENTO DA VERIFICARE NEL CASSETTO FISCALE

Con il provvedimento prot. n. 96911/2020 l’Agenzia delle Entrate indica le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), con il quale si è previsto che, dallo scorso 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare al fornitore (o alla dogana) la dichiarazione di intento e la copia della ricevuta di trasmissione telematica della stessa all’Agenzia delle Entrate. Contestualmente è stata prevista l’eliminazione dell’obbligo di numerazione progressiva e annotazione delle dichiarazioni d’intento emesse e ricevute in un apposito registro.

La norma, tuttavia, dispone che gli estremi del protocollo di ricezione delle ricevute telematiche rilasciate dall’Agenzia delle Entrate debbano essere obbligatoriamente indicati dal cedente nelle fatture emesse, ovvero debbano essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Con il predetto provvedimento l’Agenzia delle Entrate precisa le modalità con le quali renderà disponibili a ciascun fornitore, a partire dal 2 marzo 2020, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia stessa. Le informazioni potranno essere consultate non solo dai fornitori, ma anche dagli intermediari già delegati dagli stessi ad accedere al loro “Cassetto fiscale”. Si consiglia tuttavia di richiedere sempre al proprio cliente copia di cortesia della dichiarazione di intento presentata.

Si evidenzia che l’effettuazione di cessioni o prestazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, comporta l’irrogazione di una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta.