AFFITTI CONCORDATI, VANTAGGI FISCALI SOLO CON ATTESTAZIONE DI UN SINDACATO O DI UNA ASSOCIAZIONE

Per poter beneficiare della cedolare secca ridotta al 10% sugli affitti concordati serve obbligatoriamente l’attestazione di un sindacato inquilini o di un’associazione della proprietà immobiliare.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 31/E del 20 aprile 2017.

Diversamente, a quanto afferma l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello fatto da un sindacato inquilini di Firenze, anche se le parti applicano alla lettera le regole fissate dall’accordo territoriale sui canoni concordati, non scattano i vantaggi. Per l’Agenzia, infatti, «L’allegazione dell’attestazione in sede di registrazione appare, peraltro, opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini dell’imposta di registro».

Quanto all’allegazione dell’attestazione al contratto di locazione, le Entrate spiegano che non si tratta di un obbligo, in quanto il decreto non lo prevede, ma, precisa l’Agenzia «In sede di registrazione del contratto di locazione (…) l’ufficio dell’Agenzia provvederà alla registrazione anche dell’attestato senza autonoma applicazione dell’imposta di registro». Ed è quindi probabile che proprio l’allegazione dell’attestazione eviti a priori i controlli.

In ogni caso l’obbligo riguarda i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Dm 16 gennaio 2017 (cioè il 30 marzo 2017).