Abolizione delle schede carburanti

Dal primo gennaio 2019 (termine così prorogato dal Consiglio dei Ministri con provvedimento del 27/06/2018) viene abolita, per i soggetti titolari di partita Iva, la possibilità di utilizzare la scheda carburante per documentare le spese di rifornimento relativamente ai mezzi aziendali, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta.

Si precisa tuttavia che, in conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), le spese di carburante per autotrazione sostenute dal 01/07/2018  sono deducibili ai fini reddituali solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del Dpr 29 settembre 1973 n. 605, in quanto tale termine non è stato prorogato.

Analoga disposizione è prevista anche ai fini dell’Iva. Il successivo comma 923 interviene infatti sull’articolo 19 bis1 del Dpr 633/72, prevedendo che “l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate …”.

In base alle nuove disposizioni pertanto, i soggetti titolari di partita Iva non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto, qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.

Per quanto concerne la fattura elettronica pertanto il termine di rilascio obbligatorio viene rinviato all’ 01/01/2019, e viene parallelamente consentito l’utilizzo delle schede carburanti fino al 31/12/2018, sempre con riferimento alle «cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori».

Per aggiornamenti sull’argomento si veda anche:

“Modalità di pagamento per gli acquisti di carburante”