Abolizione della ricevuta fiscale

L’abolizione della ricevuta fiscale per i commercianti al dettaglio, non espressamente prevista da alcuna norma legislativa, è la diretta conseguenza dell’obbligo di invio elettronico dei corrispettivi, come è stato chiarito nel corso di Telefisco 2019.

Si ricorda sull’argomento che i commercianti al minuto non sono obbligati ad emettere fattura, salvo che sia stata richiesta dal cliente, e abitualmente certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

A decorrere dal 1° luglio 2019, per i commercianti al minuto il cui volume d’affari è superiore a 400.000 euro, è stato introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle.  Per coloro il cui volume d’affari è pari o inferiore a 400.000 euro, invece, l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2020.

Secondo i chiarimenti resi in occasione di Telefisco 2019, con l’entrata in vigore di tale obbligo, il commerciante al minuto che non sia espressamente esonerato dall’obbligo di certificare i corrispettivi, a partire dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020 (a seconda del volume d’affari generato) sarà tenuto ad inviare telematicamente i dati dei corrispettivi, fatta salva l’emissione della fattura se richiesta dal cliente.

Dunque, considerando che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è pienamente operativo l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate conclude che non saranno possibili forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica stessa.

Si evidenzia tuttavia che la risposta non prende in considerazione i soggetti in regime di vantaggio ed i soggetti in regime forfetario. Queste due categorie di soggetti passivi, pur rientrando nel novero dei commercianti al minuto e trasmettendo telematicamente i corrispettivi giornalieri ben potrebbero trovarsi nella situazione di emettere fattura “analogica” nei confronti del cliente che ne dovesse fare richiesta.