“VECCHI” IMPATRIATI: POSSIBILITÀ DI PROLUNGAMENTO DEL PERIODO AGEVOLATO

La legge di Bilancio 2021 consente ai soggetti che sono stati iscritti all’Aire ovvero che siano cittadini della Ue e che, al 31 dicembre 2019 usufruivano già dell’agevolazione sugli impatriati (pagando quindi le imposte sul 50% del reddito prodotto in Italia per un massimo di 5 anni), di prolungare per altri cinque anni il loro privilegio pagando un importo di ammontare diverso in funzione della situazione personale e/o familiare.

La norma prevede infatti il pagamento di un importo una tantum pari al 10% dei redditi prodotti in Italia e già oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il soggetto, in quel momento, ha almeno un figlio minorenne, “o” è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento nel paese o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

L’importo dovuto per il prolungamento di altri cinque anni dell’agevolazione prevista per gli impatriati si riduce al 5% in presenza di tre figli minorenni “e” l’acquisto di un immobile di tipo residenziale con le stesse modalità viste sopra.

La norma è stata emanata per riconoscere parità di trattamento nella durata dell’agevolazione (in tutto 10 anni) a soggetti aventi caratteristiche similari.