VARIAZIONE DELLA PERCENTUALE DI IMPONIBILITÀ DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE

Il decreto 26 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 11/07/2017, ha rideterminato le percentuali di imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze qualificate di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del Tuir. La quota di imponibilità passa così dal 49,72% al 58,14%:

  • – per gli utili da partecipazioni qualificate o percepiti da imprese Irpef prodotti da soggetti Ires a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
  • – per le plusvalenze (e minusvalenze) da cessione di partecipazioni qualificate o pex realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Si ricorda che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate in società (ed enti) Ires percepiti da soggetti persone fisiche residenti, ai sensi dell’articolo 47 del Tuir, concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per una parte del loro intero ammontare. Per effetto delle modifiche apportate dal decreto in commento, la concorrenza degli utili al reddito risulta differenziata in relazione all’anno di loro conseguimento:

  • – nel limite del 40% con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • – nel limite del 49,72% con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • – nel limite del 58,14% con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre.

Al riguardo si rileva che il nuovo decreto interviene anche sulla presunzione di utilizzo delle riserve, prevedendo che a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016”.

Di conseguenza la presunzione di imponibilità opera nel senso che i dividendi distribuiti debbono considerarsi formati:

  • – dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, rilevando nella misura del 40%,
  • – poi, con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, rilevando nella misura del 49,72%, e
  • – solo in via residuale, con utili prodotti dalla società partecipata dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, rilevando nella nuova misura del 58,14%.