TRATTAMENTO FISCALE DELLE AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI NELL’ANNO 2020

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) modificando l’articolo 51, comma 4, lett. a), Tuir ha modificato il trattamento fiscale del fringe benefit in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, collegandolo al livello di emissioni di anidride carbonica del veicolo.

In particolare per veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 fino a 60 g/km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, il fringe benefit è pari al 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI elabora entro il 30 novembre di ciascun anno con valenza per il periodo d’imposta successivo (al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente).

La percentuale per il calcolo del fringe benefit è elevata:

  • – al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • – al 40% per l’anno 2020 e al 50% dall’anno 2021 per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  • – al 50% per l’anno 2020 e al 60% dall’anno 2021 per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 si continuano ad applicare le regole in vigore fino al 31.12.2019.

Le modifiche normative introdotte confermano quindi la tassazione forfetaria come nella previgente disciplina, tuttavia graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli stessi.