TRATTAMENTO FISCALE DEI DIRITTI D’AUTORE PERCEPITI DA CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con l’interpello n. 517/2019 del 12/12/2019 precisando che i proventi derivanti da diritto d’autore percepiti da contribuenti in regime forfettario, se direttamente correlati all’attività di lavoro autonomo, concorrono alla verifica della soglia dei 65.000 euro (previsto quale soglia di accesso e permanenza nel regime forfettario) e sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 5-15%, ferma restando la determinazione dell’ammontare imponibile con le regole dall’articolo 54, comma 8, del Tuir.

Si ricorda che tale norma dispone che i compensi in questione sono costituiti dall’ammontare delle somme percepite, ridotti del 25% a titolo di deduzione forfettaria, innalzata al 40% se percepiti da soggetti con meno di 35 anni.

Pertanto i proventi conseguiti a titolo di diritto d’autore, correlati all’attività svolta, devono essere ridotti del 25 o del 40% (a seconda dell’età del percipiente) e poi sommati agli altri compensi percepiti dal professionista soggetti ai coefficienti di redditività contenuti nell’allegato 4) della legge 190/2014 e differenziati in base all’attività esercitata. Sull’ammontare complessivo va poi applicata l’imposta sostitutiva del regime forfettario (5% o 15%).

Si evidenzia pertanto che il soggetto che eroga tali compensi non deve effettuare alcuna ritenuta, a condizione che il professionista forfettario fornisca specifica dichiarazione attestante che i diritti d’autore sono correlati all’attività di lavoro autonomo esercitata in regime forfettario.