Sponsorizzazioni sportive: sempre deducibili fino a 200.000 euro

Il comma 8 dell’articolo 90 della L. 289/2002, qualifica, quale spesa pubblicitaria, le sponsorizzazioni poste in essere in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche fino ad un ammontare complessivamente non superiore a 200.000 euro.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto, in sede di accertamento, che pur in presenza delle condizioni previste dalla norma, la qualificazione come spesa pubblicitaria di tali sponsorizzazioni fosse comunque da ritenersi tale solo in presenza dei requisiti di inerenza ed economicità previsti dal Tuir.

Di diverso parere la Corte di Cassazione, la quale con due recenti decisioni (ordinanze 21 Marzo 2017 n. 7202 e 6 aprile 2017 n. 8981) osserva che “quella sancita dall’articolo 90 comma 8 L. 289/2002 è una presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell’importo di euro 200.000”.

Ne consegue l’affermazione di un principio di diritto fondamentale per il mondo dello sport, ovverossia che se il soggetto sponsorizzato è una associazione o società sportiva dilettantistica regolarmente iscritta al registro Coni, è rispettato il limite quantitativo di spesa di euro 200.000 complessivo da parte dello sponsor, la sponsorizzazione mira a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato ha effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sui campi di gioco), allora non vi è dubbio che operi una presunzione legale di inerenza/deducibilità di tali spese fino all’importo di euro 200.000.

Irrilevante sul punto, prosegue la Cassazione, “anche la presunta antieconomicità della spesa in esame in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l’entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente” proprio per la natura di presunzione assoluta della norma.

Appare conseguente che, ove l’importo della sponsorizzazione superasse il tetto indicato, affinché si possa confermare la natura di spesa pubblicitaria sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti di economicità e inerenza fino ad oggi sempre affermati dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza anche per importi inferiori ai 200.000 euro.