SOSPENSIONE DELL’IMPUTAZIONE CIVILISTICA NEL BILANCIO 2020 DEGLI AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

L’articolo 60, nei commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020 convertito dalla L. 126/2020 (il cosiddetto Decreto Agosto) ha introdotto la possibilità per i soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali di sospendere in tutto o in parte l’imputazione della quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali nel bilancio in corso alla data del 15 agosto 2020. La Nota integrativa deve dare conto delle ragioni di applicazione della deroga all’articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ., nonché dell’obbligo di iscrizione di una riserva indisponibile.

La facoltà introdotta dal Decreto Agosto consente pertanto la non imputazione a conto economico della quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni (ovvero l’imputazione di una parte della rata annua) con la conseguente proroga del piano di ammortamento civilistico originario e il differimento delle quote di ammortamento degli esercizi successivi di un arco temporale pari a una annualità.

Conseguentemente, i soggetti che si avvalgono di tale facoltà dovranno:

  • – destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non stanziata a conto economico nell’esercizio oggetto di sospensione (in caso di utile di esercizio di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento sospese, la riserva indisponibile dovrà essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve disponibili; in mancanza di tali riserve, la riserva indisponibile sarà integrata accantonando gli utili degli esercizi successivi);
  • – dare conto delle ragioni di applicazione della deroga in Nota integrativa, indicando l’importo e le modalità di iscrizione della riserva indisponibile. Inoltre, va data menzione dell’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato di esercizio delle quote di ammortamento sospese.

La deduzione delle quote di ammortamento (per le quali ci si è avvalsi della facoltà di deroga) è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103, D.P.R. 917/1986 (Tuir) e dagli articoli 5, 5-bis, 6 e 7, D. Lgs. 446/1997 quindi sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap, a prescindere dall’imputazione a Conto economico nell’esercizio 2020.

Emergerà pertanto un disallineamento tra il valore civilistico delle immobilizzazioni immateriali e materiali ed il relativo valore fiscale, con il conseguente obbligo di stanziare un fondo imposte differite per le minori imposte correnti di competenza dell’esercizio che si azzererà nell’ultimo anno di ammortamento derivante dal nuovo piano civilistico.