SISTEMA TESSERA SANITARIA: AMPLIATO L’ELENCO DEI PROFESSIONISTI SANITARI OBBLIGATI ALL’INVIO DEI DATI
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 individua nuovi esercenti professioni sanitarie obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie da utilizzare per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e modello REDDITI PF), a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2019. Si tratta in particolare di:
– tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
– tecnico audiometrista;
– tecnico audioprotesista;
– tecnico ortopedico;
– dietista;
– tecnico di neurofisiopatologia;
– tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
– igienista dentale;
– fisioterapista;
– logopedista;
– podologo;
– ortottista e assistente di oftalmologia;
– terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
– tecnico della riabilitazione psichiatrica;
– terapista occupazionale;
– educatore professionale;
– tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
– assistente sanitario.
L’obbligo viene esteso anche agli iscritti all’Albo dei biologi.
L’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019.
Per la trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria, per la relativa consultazione da parte del cittadino e per la loro conservazione, si applicano le medesime modalità previste per gli altri soggetti obbligati, contenute nel decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018.
In particolare, l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, quindi entro il 31 gennaio 2020 in relazione alle spese sostenute nel 2019.