RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: OPERATIVA LA COMUNICAZIONE ALL’ENEA

L’ENEA ha reso disponibile a partire dal 21/11/2018 il portale per la trasmissione delle informazioni necessarie alla fruizione delle detrazioni fiscali del 50% (bonus ristrutturazione) relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportino risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati a partire dall’anno 2018.

A tal fine si richiamano le disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio 2018, che prevedono che, come già da tempo stabilito per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, anche le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali del 50% devono essere oggetto di trasmissione telematica all’Enea, “al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito …”.

Si segnala tuttavia che, con una successiva nota dell’ENEA, sono stati poste alcune limitazioni a tale obbligo comunicativo: “Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, articolo 16-bis, lettera h”. In particolare si tratta degli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.

Si ricorda che possono accedere al c.d. “bonus ristrutturazione” i seguenti interventi richiamati dall’articolo 16-bis Tuir:

  • – gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali;
  • – gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari;
  • – gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • – i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992;
  • – gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • – gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • – gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • – gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
  • – gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

In considerazione della predetta nota dell’Enea pertanto, l’obbligo di trasmissione dei dati all’Enea non riguarda tutti gli interventi appena richiamati, ma solo con riferimento agli interventi per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Solo al ricorrere di quest’ultima fattispecie, pertanto, l’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01.01.2018 e il 21.11.2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21.11.2018.

Secondo le indicazioni fornite dall’Enea sul proprio sito web ufficiale la comunicazione in esame dovrà quindi riguardare:

  • – interventi di coibentazione delle strutture edilizie (interventi di riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno;
  • – interventi di riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e coperture che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi;
  • – interventi di riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno;
  • – interventi di riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi;
  • – installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti.
  • – sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • – sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • – installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • – sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • – microcogeneratori scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a biomassa;
  • – installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • – installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
  • – installazione di impianti fotovoltaici (potenza massima 20 kW);
  • – acquisto di elettrodomestici per i quali si fruisce del bonus mobili (sono dunque esclusi gli arredi), ma solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (in particolare si tratta di elettrodomestici di classe energetica minima A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A, quali: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.