RIENTRO RICERCATORI

Con la legge di conversione n. 58 del D.L. 30 aprile 2019 n.34 (Decreto Crescita) viene modificato, con decorrenza dal 2020 e nel rispetto delle regole previste per i de minimis, il regime di favore di cui all’articolo 44, D.L. 78/2010 per i ricercatori che rientrano in Italia.

Il regime, che prevede l’abbattimento della base imponibile Irpef e Irap in misura pari al 90% si applica ai docenti e ricercatori con le seguenti caratteristiche:

– possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;

– residenza non occasionale all’estero;

– svolgimento provato di attività di ricerca o di ricerca presso Università, anche private, all’estero, per almeno un biennio.

Le modifiche prevedono l’estensione del regime di detassazione, in via ordinaria, per 5 anni (prima erano 3), inoltre, lo stesso si è ulteriormente esteso nei seguenti casi:

– nel caso di docente o ricercatore con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà): 7 periodi d’imposta, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia,

– docenti e ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo: 10 periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;

– docenti o ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo: 12 periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

I docenti o ricercatori italiani non iscritti all’AIRE che rientreranno a decorrere dal 2020, possono accedere ai benefici fiscali a condizione che siano stati residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.