Reintrodotta l’agevolazione dei super-ammortamenti per l’anno 2019.

Il decreto “crescita”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 04/04/2019, reintroduce i super-ammortamenti nella misura del 30% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile 2019; viene tuttavia previsto un limite massimo agli investimenti agevolabili pari a 2,5 milioni di euro.

Tale agevolazione è riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il termine del 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
In particolare l’agevolazione si applica sulla base delle disposizioni previste dalla norma di cui alla L. 208/2015, fatta eccezione per la possibilità di utilizzare la maggiorazione solo per la quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro.

La norma agevolativa conferma l’esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR, mentre continua a spettare per i mezzi di trasporto diversi dai predetti e previsti dall’art. 54 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri.

Rimangono infine esclusi dalla agevolazione dei super-ammortamenti gli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli acquisti di fabbricati e di costruzioni, i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015.