ONERI DETRAIBILI: OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DAL 2020.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che, dal 1° gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento avviene con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento “tracciabili” previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

La disposizione non si applica in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Si evidenzia che la disposizione riguardante le modalità di pagamento contenuta nel comma 679 riguarda gli oneri che danno diritto alla sola detrazione IRPEF nella misura del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) siano essi previsti dall’art. 15 del TUIR o in altre disposizioni normative.

Devono quindi essere pagate con strumenti “tracciabili” anche le spese che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% che non sono disciplinate dall’art. 15 del TUIR come ad esempio le spese per asili nido di cui all’art. 1 comma 335 della L. 23 dicembre 2005 n. 266, e le spese per l’affitto di terreni agricoli ai giovani di cui all’art. 16 comma 1-quinquies.1 del TUIR.