ONERE DELLA PROVA PER IL TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DELLA RESIDENZA FISCALE

La persona fisica che trasferisce la propria residenza in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata ha l’onere di dimostrare all’amministrazione finanziaria l’effettivo radicamento all’estero dei suoi interessi familiari, personali e professionali.

La normativa nazionale infatti (articolo 2, comma 2-bis, Tuir) prevede che si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Per vincere tale presunzione pertanto la persona fisica emigrata all’estero deve:

  • – provvedere alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente del suo comune di residenza, iscrivendosi all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero);
  • – fornire elementi sostanziali che comprovino il suo reale trasferimento all’estero.

In relazione alla natura della prova contraria che deve fornire il contribuente, è intervenuta la circolare 140/E/1999 emanata dal Ministero delle Finanze, laddove viene precisato che, per quanto riguarda il concreto e specifico contenuto dell’onere probatorio richiesto, il contribuente deve dimostrare l’insussistenza nel nostro Paese della dimora abituale (ossia la residenza), ovvero del complesso dei rapporti afferenti gli affari e gli interessi, allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari, sociali e morali (ossia il domicilio).

In particolare si può utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa idoneo a stabilire:

  • – la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare;
  • – l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero;
  • – lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
  • – la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione.

Per dimostrare quanto sopra, il contribuente può:

  • – esibire le fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero;
  • – esibire la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero e da e per l’Italia,
  • – dimostrare l’eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese estero di immigrazione;
  • – dimostrare l’assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.;
  • – dimostrare la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.