MAGGIORI TUTELE PER L’ACQUIRENTE DI IMMOBILI
La legge sulla concorrenza (L. 04/08/2017 n. 124) stabilisce che qualora sia richiesto da almeno una delle parti di una compravendita immobiliare, il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami.
Scopo è quello di proteggere l’acquirente dell’immobile dal rischio di vedere la trascrizione del proprio acquisto preceduta da una formalità pregiudizievole.
La norma prevede l’accensione da parte del notaio di un conto dedicato per la gestione dei pagamenti nelle compravendite immobiliari.
Si evidenzia che non si tratta di un obbligo, ma di una facoltà delle parti. Il denaro, in questo modo, viene svincolato (e quindi consegnato al venditore) solo dopo la trascrizione del contratto di compravendita e non alla firma del rogito. Tutto ciò a vantaggio dell’acquirente che viene messo al riparo da sorprese come l’iscrizione di una ipoteca nel periodo che va dal rogito alla registrazione.