LAVORATORI IMPATRIATI

Con la legge di conversione n. 58 del D.L. 30 aprile 2019 n.34 (Decreto Crescita) è stata modificata, con decorrenza 2020, la disciplina agevolativa per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, prevista dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015.

Per effetto delle novità introdotte viene prevista la tassazione nel limite del 30% (prima era del 50%), dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo a condizione che:

  1. i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti e si impegnino a rimanervi per almeno un biennio;
  2. il lavoro sia prestato prevalentemente in Italia.

Viene, inoltre, esteso l’ambito di applicazione, includendovi i soggetti che avviano un’attività di impresa in Italia a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La percentuale di tassazione è ulteriormente ridotta al 10% nel caso di trasferimento della residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il regime agevolato è esteso di ulteriori 5 anni (per un totale di 10 anni), con imposizione in misura pari al 50% del reddito prodotto, nelle seguenti ipotesi:

– lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;

– lavoratori che diventino proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti. L’immobile può essere acquistato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

La percentuale di concorrenza del reddito viene ulteriormente ridotta al 10% nel caso di lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

I cittadini italiani non iscritti all’AIRE che rientreranno in Italia a decorrere dal 2020 possono accedere ai benefici fiscali a condizione che siano stati residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il biennio precedente.

In sede di conversione, sono stati introdotti i nuovi commi 5-quater e 5-quinquies, prevedendo, da un lato l’estensione dell’agevolazione, in misura pari al 50%, per gli sportivi professionisti impatriati e, dall’altro che a detti soggetti non si rende applicabile la maggiorazione relativa al Mezzogiorno e nemmeno quella prevista in caso di più figli a carico. Viene previsto, infine, che il regime agevolato degli sportivi professionisti è subordinato al versamento di un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile.