LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Con il D.L. 25 del 17 marzo 2017, in vigore dallo stesso giorno, vengono modificate le disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti contenute nell’articolo 29, D.Lgs. 276/2003 (cosiddetta Riforma Biagi). Le principali modifiche introdotte riguardano:

  • L’eliminazione della facoltà in precedenza concessa alle parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva (facoltà che ha avuto, per la verità, un utilizzo molto limitato);
  • la cancellazione del beneficio, introdotto nel 2012, della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, che il committente, nella sua prima difesa o nella memoria di costituzione in giudizio, poteva richiedere (con il beneficio della preventiva escussione quindi l’azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei confronti del datore di lavoro solo dopo aver tentato senza alcun risultato l’escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori).

Con l’abrogazione descritta, quindi, tanto il committente quanto l’appaltatore potranno essere “aggrediti” per la soddisfazione dei crediti vantati dai lavoratori impiegati nell’appalto, ferma restando ovviamente, in caso di pagamento da parte del committente, la facoltà dello stesso di agire in via di regresso nei confronti dell’appaltatore per quanto da lui corrisposto.