Iper-ammortamenti per i beni altamente tecnologici

La legge di bilancio 2017 approvata il 7 dicembre 2016 in via definitiva dal Senato conferma l’introduzione dei c.d. iper-ammortamenti. L’agevolazione consiste in una maggiorazione del 150% del costo fiscale di acquisto relativo ai beni ad alto contenuto tecnologico (consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto), istituita al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”.

Tale agevolazione spetta soltanto per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A alla legge di bilancio: si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, quali i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento, i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’Allegato B alla legge di bilancio: si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.

Si evidenzia che per la fruizione dell’iper-ammortamento è necessario anche che i beni agevolabili siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Quanto ai profili temporali dell’agevolazione, si tratta degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, nonché di quelli effettuati entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Esistono quindi diversi momenti rilevanti che occorre rispettare per poter fruire della maggiorazione. La prima data fondamentale è quella dell’effettuazione dell’investimento da cui dipende l’agevolabilità dei beni: nel caso di beni materiali l’investimento deve essere effettuato (anche tramite leasing o costruito in economia) nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, o entro il 30 settembre a condizione che, entro fine 2017, sia stato firmato l’ordine di acquisto e pagato un acconto di almeno il 20%. Stesse regole per i software agevolabili al 40%, ma, poiché per ottenere questa agevolazione il contribuente deve godere (contestualmente) anche di quella dell’iperammortamento, l’impresa entro il medesimo periodo dovrà avere effettuato anche investimenti agevolabili al 150%. La verifica della spettanza delle maggiorazioni deve comunque essere effettuata in base al principio di competenza fiscale in base al quale, per i beni mobili, le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, o, se diversa e successiva, al momento in cui avviene il passaggio della proprietà. Le date di fine 2017 o di giugno/settembre 2018 sono quindi rilevanti per acquisire il diritto all’agevolazione: la fruizione può partire successivamente in quanto l’eventuale slittamento dell’entrata in funzione del bene o della sua interconnessione non determina alcuna riduzione delle possibilità agevolative, e per l’iperammortamento, oltre all’entrata in funzione, occorre che il bene sia anche interconnesso con i sistemi informatici aziendali. Se questi due momenti coincidono, il bene inizierà l’ammortamento maggiorato fiscale del 150% nel medesimo esercizio in cui inizia anche l’ammortamento “ordinario” fiscale e contabile. Se invece, l’interconnessione avviene in un periodo successivo potrà fruire dell’ammortamento del 40% previsto per il superammortamento e, a partire dall’esercizio di interconnessione, del maggior ammortamento del 150 per cento. Quanto ai software, per iniziare la deduzione della maggiorazione del 40% è necessario non solo l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale, ma anche che il contribuente abbia effettuato un investimento iperammortizzabile che sia stato interconnesso.

Ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all’albo, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o B e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Con la risoluzione 152/E del 15/12/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata.

In merito alla determinazione del costo degli investimenti agevolabili, l’Agenzia si esprime in senso positivo in merito alla possibilità di computare tra gli oneri accessori di diretta imputazione anche quelli relativi a piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario presso il sito aziendale, a condizione che i lavori, presentando una consistenza volumetrica apprezzabile, non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale. Le “costruzioni”, infatti, non rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione.

La risoluzione 152/E prosegue precisando che, diversamente, il costo della perizia giurata o dell’attestazione di conformità non assume mai rilevanza, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio.

Una trattazione a parte è, poi, dedicata alle attrezzature e agli accessori che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile, di per sé non riconducibili ad alcuna delle categorie di beni elencati nell’Allegato A annesso alla L. 232/2016. Sulla questione si afferma che “gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell’ambito dello specifico processo produttivo possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale”. Pertanto, per poter computare il costo delle attrezzature e degli accessori nell’ambito dell’investimento agevolabile, occorre che si verifichi una doppia condizione:

  • – le attrezzature e gli accessori devono essere assolutamente necessari per il funzionamento del macchinario e
  • – devono costituirne la normale dotazione.

In tal caso, ai fini della fruizione del beneficio, assume rilievo il coefficiente di ammortamento specificamente previsto dal D.M. 31 dicembre 1988 per le attrezzature/accessori.

La risoluzione, inoltre, fornisce un limite quantitativo forfetario (pari al 5% del costo del bene iper ammortizzabile) entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene agevolabile ne costituiscono la “normale dotazione”.

Quanto precisato vale, sia nel caso in cui gli elementi accessori vengano acquisiti in uno con l’atto di investimento nel bene principale, sia nel caso in cui vengano acquisiti separatamente anche presso altri fornitori.