Intermediari immobiliari diventano sostituti d’imposta per le locazioni di immobili.

Gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici qualora incassino per conto dei proprietari i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono operare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario. Tale ritenuta è da ritenersi a titolo di acconto se il locatore non esercita in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per il regime della cedolare secca altrimenti, in caso contrario, è da ritenersi a titolo di imposta.

Gli intermediari dovranno successivamente provvedere al versamento della ritenuta mediante modello F24, al rilascio della relativa certificazione e alla conservazione dei dati per il periodo previsto dall’articolo 43 D.P.R. 600/1973.

Con risoluzione AdE 88/E/2017 è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta (codice tributo “1919”).

Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia devono adempiere agli obblighi di effettuazione della ritenuta tramite la loro stabile organizzazione.

I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, invece, devono nominare un rappresentante fiscale in Italia, scelto tra i soggetti legittimati ad operare le ritenute in occasione della corresponsione di redditi da lavoro dipendente.