Indicazioni per la tassazione delle pensioni svizzere

Nell’ambito della produzione normativa e di prassi in tema di voluntary sono state affrontate anche alcune annose problematiche riguardanti le modalità di tassazione delle pensioni svizzere, in particolare l’AVS (c.d. primo pilastro) e la LPP (c.d. “secondo pilastro”).
Si deve premettere che l’art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia e Svizzera, prevede che le pensioni (diverse da quelle erogate a ex “dipendenti pubblici” disciplinate dal successivo articolo 19) siano tassate in modo esclusivo nel Paese di residenza del percettore: dal nostro punto di vista, pertanto, solo in Italia.
Per quanto concerne l’AVS, è noto come tali redditi conseguiti da residenti in Italia non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto, se riscossi in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 5% da parte dell’intermediario presso il quale sono accreditate.
Qualora, tuttavia, tali pensioni siano accreditate su conti esteri si pone il problema di capire il relativo regime di tassazione. L’Agenzia delle entrate con la C.M. 30/E/2015 ha chiarito, in modo del tutto condivisibile, che al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile debba essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5%. Ciò in quanto l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva.
Con riferimento invece al “secondo pilastro” il D.L. 153/2015, in fase di conversione, ha risolto al momento il problema solo in sede di voluntary, prevedendo che solo in tale ambito, su espressa opzione del contribuente, la LPP, in qualunque forma erogata, può essere assoggettata a imposta sostitutiva del 5%. Sarebbe stato utile però disciplinare il trattamento di tali redditi anche a regime, posto che il problema si pone già in sede di Unico 2015 relativo al periodo di imposta 2014.