Il regime per cassa per tutte le imprese in contabilità semplificata.
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un nuovo regime di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata: il regime per cassa.
Quindi a partire dal 1 gennaio 2017 il regime per cassa diventa il regime “naturale” per tutti i soggetti in possesso dei requisiti dimensionali per potervi accedere (ricavi non superiori a 400.000 euro per prestazioni di servizi o 700.000 euro per vendita di merci). Il nuovo regime è infatti immediatamente applicabile, non soltanto ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1 gennaio 2017, ma anche alle imprese già in attività a tale data.
Di conseguenza, salvo l’esercizio di una specifica opzione o di un comportamento concludente rivolto all’adozione del regime di contabilità ordinaria, l’impresa in possesso dei requisiti dovrà applicare il nuovo regime per cassa in luogo del principio di competenza.
La valutazione di convenienza del nuovo regime dovrà essere oggetto di un’attenta analisi. Da un lato la nuova disciplina presenta il vantaggio di rendere non imponibili i proventi sino al loro effettivo incasso (e indeducibili i costi fino al oro effettivo pagamento), incidendo positivamente su tutte le imprese con crediti incagliati. Dall’altro lato, l’aspetto negativo è legato alle notevoli complicazioni amministrative necessarie a determinare il reddito secondo le nuove modalità e i conseguenti adeguamenti del software utilizzato.
Altro aspetto da non trascurare è l’impatto delle rimanenze iniziali quale componente negativo di reddito. Poichè nel nuovo regime verrà meno il ruolo delle rimanenze nella determinazione del reddito, il Legislatore ha previsto un’apposita disposizione transitoria secondo la quale il reddito del primo periodo di imposta in cui si applica il regime per cassa viene diminuito dell’importo delle rimanenze iniziali. Conseguenza di ciò potrà essere che per le aziende con magazzini significativi venga a crearsi una perdita nel primo esercizio di adozione del nuovo regime. Tale perdita diverrebbe soggetta alle limitazioni di cui all’articolo 8, comma 3, del Tuir, per le imprese in regime di contabilità semplificata, e non potrebbe essere riportata negli esercizi successivi.
In alternativa, è possibile optare per il regime di contabilità ordinaria, continuando ad utilizzare il principio di competenza. L’opzione per il passaggio al regime ordinario:
- si attua mediante comportamento concludente;
- ha durata minima di tre anni e resta valida sino a revoca;
- così come la revoca, va evidenziata nella prima dichiarazione Iva relativa all’anno in cui la scelta è operata.