Il credito di imposta per gli infissi al 50% per l’anno 2018

La legge di stabilità 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2018 le detrazioni Irpef e Ires del 65% per gli interventi sul risparmio energetico “qualificato”, riducendo tuttavia al 50% il bonus per le l’acquisto e posa di finestre comprensive di infissi, di impianti di climatizzazione invernale con generatori a biomasse e di schermature solari. In quest’ultimo caso, è stata inoltre diminuita da 60.000 euro a 30.000 euro anche la detrazione massima possibile. Per la riqualificazione energetica di parti comuni condominiali il bonus del 70% e 75% rimane invece sino a fine 2021, senza variazioni.

Per il 2018 è stata ridotta al 50% anche la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, la quale, comunque, spetterà solo se l’impianto avrà un’efficienza di prodotto almeno di classe A.

Si segnala tuttavia che tutte queste riduzioni dal 65% al 50% non faranno traslocare questi interventi in quelli del risparmio energetico “non qualificato” dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, e che quindi continueranno a valere tutti gli adempimenti dell’eco-bonus qualificato (bonifico con la Legge 296/2006 e comunicazione all’Enea). Se non saranno rispettati i suddetti requisiti “qualificanti”, comunque, molti di questi interventi (ad esempio, gli impianti di climatizzazione invernale o gli infissi, a determinate condizioni) potranno beneficiare della detrazione (solo Irpef e non Ires) del 50% dell’articolo 16-bis del Tuir.

Solo per il 2018, è stata introdotta una nuova detrazione del 65% (limite massimo di detrazione di 100.000 euro) per la sostituzione di impianti con micro-cogeneratori, che conducano a un risparmio di energia primaria (Pes) di almeno il 20 per cento.