ECOBONUS FRUITO COME SCONTO SUGLI ACQUISTI: IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31/07/2019 interviene in merito alle disposizioni contenute nell’articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019, che consentono ai soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di esercitare l’opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore.

L’articolo 1 del citato provvedimento stabilisce che l’esercizio dell’opzione deve avvenire, da parte del soggetto fruitore della detrazione (ovvero da parte dell’amministratore di condominio per le spese sostenute sulle parti comuni dell’edificio), a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alle detrazioni.

Nel concreto il soggetto originariamente fruitore della detrazione deve inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate in via telematica (utilizzando le apposite funzionalità presenti nell’area riservata del sito dell’Agenzia stessa), ovvero in forma cartacea inviandola all’Agenzia (anche via pec), contenente:

  • – le proprie generalità,
  • – l’importo delle spese sostenute, nonché del relativo sconto (pari alla detrazione),
  • – i dati catastali dell’immobile,
  • – l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione,
  • – la conferma del riconoscimento del contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato.

L’articolo 2 del provvedimento precisa che lo sconto praticato dal fornitore è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.

In merito alle modalità di recupero da parte del fornitore, l’articolo 3 del provvedimento stabilisce che lo sconto viene recuperato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con il modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione.

Tuttavia, prima di utilizzare in compensazione il credito, il fornitore deve, utilizzando le funzionalità telematiche del sito dell’Agenzia delle Entrate, confermare l’esercizio dell’opzione esercitata dall’avente diritto alla detrazione e attestare che ha concesso lo sconto.

Nel caso in cui la quota di credito non sia utilizzata per intero da parte del fornitore, l’eccedenza può essere riportata negli anni successivi ma non può mai essere chiesta a rimborso.

Infine, l’articolo 4 del provvedimento prevede che in alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore possa cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi (anche indiretti, ma non alle banche e intermediari), fermo restando che questi ultimi non potranno a loro volta cedere il credito.

Laddove il fornitore intenda cedere il credito, deve inviare una comunicazione telematica all’Agenzia utilizzando le consuete funzionalità messe a disposizione sul sito dell’Agenzia, e il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione stessa (anche quest’ultima da effettuare con le stesse funzionalità).