Denaro al seguito di viaggiatori che attraversano dogane di Paesi UE o extra UE

Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 euro, mentre è necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli Uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 euro.

La misura si applica a tutti i movimenti da e verso Paesi UE o extra-UE. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:

  • – per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a 10.000 euro (quindi nel caso di importi complessivi compresi tra 10.000 e 20.000 euro), il sequestro amministrativo nella misura del 30 per cento di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 10 al 30 per cento dell’importo eccedente il limite;
  • – per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a 10.000 euro (quindi nel caso di importi complessivi superiori a 20.000), il sequestro amministrativo nella misura del 50 per cento di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 30 al 50 per cento dell’importo eccedente il limite.

La sanzione viene irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto presso l’Ufficio doganale di controllo, ed è applicata con un importo minimo pari a 300 euro.

Alla conclusione del procedimento sanzionatorio l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate, è restituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze agli aventi diritto (previa richiesta da questi presentata entro cinque anni dalla data del sequestro).

Il trasgressore può richiedere di essere ammesso al beneficio dell’oblazione, che consente l’estinzione dell’illecito mediante il pagamento in misura ridotta. Tale pagamento deve essere effettuato immediatamente presso l’Ufficio doganale (oppure entro 10 giorni dalla violazione a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze), ed è pari al 5 per cento dell’importo eccedente il limite fissato (qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 euro), e pari al 15 per cento dell’eccedenza (qualora l’eccedenza sia compresa tra 10.000 e 40.000 euro, con un importo minimo di 200 euro.

In caso di pagamento immediato presso l’Ufficio doganale della somma dovuta, si evita la misura del sequestro amministrativo.

L’accesso al beneficio dell’oblazione è precluso qualora l’importo di denaro e valori eccedente la soglia sia superiore a 40.000 euro, e quando si sia fruito del medesimo beneficio nei cinque anni precedenti la constatazione della violazione.