DECRETO ANTIFRODE: NOVITÀ IN MERITO ALLA CESSIONE CREDITI PER INTERVENTI EDILIZI

Il Decreto Antifrode (Dl 157/2021) ha introdotto misure di controllo preventivo dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi edilizi agevolati sugli immobili e nuovi adempimenti per i contribuenti interessati al riconoscimento di tale credito d’imposta.

Nel dettaglio, è stato previsto:

– la certificazione per il riconoscimento dello sconto fiscale per il Superbonus 110% (visto di conformità e asseverazione) anche per il contribuente che detragga il bonus nella propria dichiarazione;

– l’estensione dei suddetti obblighi di certificazione agli interventi edilizi che non rientrano nel Superbonus 110%, ma che godono comunque di un’agevolazione fiscale (bonus facciate e sisma bonus);

– il rafforzamento dei controlli preventivi in materia di cessione dei crediti d’imposta;

– l’attribuzione dei poteri di controllo all’agenzia delle Entrate per la verifica dei crediti d’imposta.

Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi per gli interventi rientranti nel Superbonus 110%

Il Dl 157/2021 ha introdotto adempimenti in capo al contribuente che voglia detrarre il bonus nella propria dichiarazione.

In particolare, è ora prevista la presentazione all’agenzia delle Entrate e all’ENEA di:

– visto di conformità, ossia di una dichiarazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi, anche nell’ipotesi in cui si decida di utilizzare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo è previsto per il solo caso in cui la dichiarazione dei redditi non sia presentata all’agenzia delle Entrate direttamente ovvero dal sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

– l’asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati con riferimento a:

– il rispetto dei requisiti previsti per il cd. ecobonus;

– l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus);

– la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento ed attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Estensione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese agli interventi edilizi che non rientrano nel Superbonus 110%

Il Dl 157/2021 ha esteso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione anche per le spese relative agli interventi che non rientrano nel Superbonus 110%, ma che generano comunque un credito d’imposta a favore del beneficiario.

Si tratta, in particolare, degli interventi relativi a recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

In questo caso, la necessità del visto di conformità e dell’asseverazione è stabilita solo nel caso di esercizio delle opzioni di cessione del credito d’imposta o di sconto in fattura. Diversamente dal Superbonus, per i suddetti interventi gli adempimenti di certificazione non sono richiesti se il contribuente decida di utilizzare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Controllo preventivo

Con il dichiarato fine di introdurre disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni d’imposta, il Governo ha introdotto un controllo preventivo da parte dell’agenzia delle Entrate in materia di cessione dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi sopra descritti.

Le modalità ed i termini per l’attuazione progressiva del controllo preventivo saranno oggetto di uno specifico provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate che definirà le linee guida per gli Uffici preposti al controllo.

Poteri di controllo dell’agenzia delle Entrate

L’articolo 3, Dl 157/2021 attribuisce all’agenzia delle Entrate i poteri di controllo per la verifica sulle detrazioni conseguenti alle agevolazioni fiscali correlate agli interventi edilizi sia che esse vengano utilizzate dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi sia nel caso in cui egli opti per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Analoghi poteri sono poi estesi anche alla verifica dei presupposti per godere delle agevolazioni e dei contributi a fondo perduto introdotti dalla normativa emergenziale conseguente al Covid-19 ed erogati dalla stessa agenzia delle Entrate.

Decorrenza delle nuove disposizioni

In assenza di una disciplina transitoria è ragionevole ritenere che le nuove disposizioni, specie quelle relative al visto di conformità e alla congruità dei prezzi, trovino applicazione in relazione a tutte le opzioni presentate all’agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del nuovo decreto).

Si segnala tuttavia una risposta dell’Agenzia delle Entrate sull’argomento:

“L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).
Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.
Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto”.