Dal 1° gennaio 2016 comunicazione telematica anche per psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici di radiologia medica, ottici, parafarmacie e veterinari.
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze firmato il 1° settembre scorso sono state stabilite le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri detraibili ai fini IRPEF, che saranno utilizzati nella precompilazione dei modelli 730 e UNICO PF.
Con il DM pubblicato ieri, diventano obbligati alla trasmissione dei dati anche:
– gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal DM 15 luglio 2004 (c.d. “parafarmacie”);
– gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. n. 56/89;
– gli iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;
– gli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
– gli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
– gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 comma 7 e 13 del D.Lgs. n. 46/97.
Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia, tali soggetti devono inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, al Sistema tessera sanitaria, gestito dal Ministero dell’Economia – Ragioneria generale dello Stato.
Analogo obbligo viene previsto in capo agli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (animali detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).
I nuovi obblighi di comunicazione si applicano ai dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2016,
Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei suddetti dati saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Opposizione del cliente all’invio dei dati.
Ai fini di tutelare la propria privacy, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie. In relazione alle modalità di opposizione, il D.M. 16 settembre 2016 conferma quelle già previste per le altre spese sanitarie. Tale opposizione può essere manifestata:
− in caso di scontrino “parlante”, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
− negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sul documento fiscale.
L’informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria.
In via transitoria, quest’ultima modalità di opposizione può essere esercitata, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti previsti dal DM 1° settembre 2016, dalle spese sostenute dal 14 novembre prossimo (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 142369 del 15 settembre 2016). Va, infine, precisato che, a differenza delle spese sanitarie, per quelle veterinarie non è prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.