CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE PUBBLICITARIE

Il D.P.C.M. 90/2018 (in vigore dal giorno 08/08/2018), concernente le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito di imposta pubblicità, reca chiarimenti riguardo a:

  • – soggetti beneficiari;
  • – investimenti ammissibili ed esclusi;
  • – limiti e condizioni dell’agevolazione concedibile;
  • – procedura e modalità  di  concessione del credito nel rispetto del limite massimo di spesa;
  • – effettuazione dei controlli, determinazione dei casi di revoca del contributo nonché  procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, il credito d’imposta, che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, è destinato

  • – ad imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché agli enti non commerciali,
  • – che abbiamo effettuato investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line,  e sulle  emittenti  televisive  e  radiofoniche  locali,  analogiche  o digitali, a partire dal 1° gennaio  2018, e il  cui  valore superi di almeno l’1% gli analoghi  investimenti  effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

I soggetti ammessi possono beneficiare dell’agevolazione anche con riferimento agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (nel limite massimo complessivo   delle   risorse   di   bilancio   annualmente appositamente stanziate), elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative, una volta perfezionata con esito positivo la procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75%.

Gli investimenti agevolabili devono riguardare l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.  Sono invece escluse dal credito d’imposta le spese  sostenute per l’acquisto  di  spazi  nell’ambito  della  programmazione  o  dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere  televendite  di beni  e  servizi  di  qualunque  tipologia  nonché  quelle  per   la trasmissione  o  per  l’acquisto  di  spot  radio  e  televisivi   di inserzioni o spazi promozionali relativi  a  servizi  di  pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro,  di  messaggeria  vocale  o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

Per accedere al credito di imposta i soggetti  interessati devono presentare, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, un’apposita comunicazione telematica con le modalità che saranno  definite  con specifico provvedimento amministrativo del Dipartimento  per  l’informazione  e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; inoltre entro il  30  aprile  di  ciascun  anno,  il  Dipartimento  stesso predisporrà un elenco  dei  soggetti  richiedenti  il  credito  di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale  provvisoria  di riparto  in  caso  di  insufficienza  delle   risorse   e   l’importo teoricamente fruibile  da  ciascun  soggetto  dopo  la  realizzazione dell’investimento   incrementale.

L’ammontare del credito effettivamente fruibile sarà disposto dal medesimo Dipartimento, con proprio provvedimento, dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati.

Per il 2018 la comunicazione telematica va presentata dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, anche con riferimento agli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, che devono formare oggetto di istanza separata.

Si veda anche: Bonus pubblicità per imprese e professionisti