CREDITO D'IMPOSTA PER R&S (Legge di Bilancio 2021)

I commi 1051-1064 dell’articolo 1 Legge n. 17/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) prorogano a tutto il 2022 il credito di imposta c.d. R&S, riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Soggetti ammessi

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, con la conseguenza che vi rientrano anche quelle produttrici di un reddito fondiario.

Le imprese devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, D. Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Parimenti escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001.

Attività e spese ammesse

Sono ammesse al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del § 1.3 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

  1. le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’Università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
  2. le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a). Nel caso i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di R&S;
  3. le spese per contratti di ricerca extra muros aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con Università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di R&S svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le presenti spese, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
  4. le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;
  5. le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto della maggiorazione ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
  6. le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

Definizione di attività di innovazione tecnologica

Si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito quelle di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Ai fini del calcolo del credito d’imposta, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

  1. le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’Università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
  2. le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
  3. le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dalla lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
  4. le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) o delle spese ammissibili di cui alla lettera c) a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
  5. le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

Definizione di attività innovative

Si considerano attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

  1. le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nei limiti dell’effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
  2. le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;
  3. le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
  4. le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
  5. le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).

Misura del credito di imposta

Per effetto delle modifiche apportate, il credito di imposta è così riconosciuto:

– per le attività di R&S, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

– per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

– per le attività di design e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

– per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione, non applicandosi, inoltre, i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/2000.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Infine, viene confermato che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Adempimenti

Per quanto riguarda gli adempimenti, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti.

Viene precisato che la relazione tecnica che deve essere redatta e conservata per i successivi controlli, deve essere asseverata.

Si ricorda che la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.