CREDITO DI IMPOSTA PER LOCAZIONI DI NEGOZI E BOTTEGHE

L’art. 65 del DL 18/2020 ha istituito un credito d’imposta, a favore degli esercenti attività d’impresa interessati da provvedimenti di chiusura per emergenza Covid, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire “botteghe e negozi”.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11 del 06/05/2020, ha precisato che sono agevolate anche le spese condominiali e le pertinenze di categoria catastale diversa da C/1, se previste nell’ambito di un canone unitario.

Nel dettaglio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

In relazione poi al caso di locazione del negozio con una pertinenza, secondo l’Agenzia delle Entrate il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.

Si precisa che la circolare n. 8/2020 (risposta 3.2) aveva precisato che gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d’imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), dando quindi rilevanza alla classificazione catastale dell’immobile in C/1 ed escludendo i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale. Si tratta quindi di una apertura a beneficio dei contribuenti interessati.