Chiarimenti in merito alla emissione dello «scontrino di mezzanotte»

L’Agenzia delle Entrate in occasione della diretta di Telefisco del 28 gennaio scorso ha chiarito che i bar, i ristoranti e tutti gli esercizi che svolgono attività commerciale che si protrae oltre la mezzanotte possono emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine effettivo dell’attività, ovvero all’ora di chiusura anche se ciò avviene il giorno successivo rispetto a quello in cui l’attività giornaliera ha avuto inizio. L’agenzia delle Entrate, quindi, ha esteso anche a bar e ristoranti la disciplina di favore dettata per le discoteche, i cinema e i teatri secondo cui, per queste attività che si protraggono oltre le ore 24, il documento riepilogativo degli incassi giornalieri emesso dall’apparecchio misuratore fiscale al termine di ogni giornata lavorativa (scontrino di mezzanotte) può essere emesso al termine effettivo dell’attività, con riferimento alla data di inizio dell’attività stessa.
La risposta data dall’agenzia è in netto contrasto con quanto sostenuto nel tempo e in maniera pacifica dall’agenzia stessa che, con circolare del 10 giugno 1983, n. 60, aveva avuto modo di chiarire che nessuna attività, a eccezione di quelle che emettono titoli di accesso quali cinema, teatri, eccetera, è esentata dalla chiusura dello scontrino prima della mezzanotte.