Chiarimenti in merito alla deduzione del 20% riconosciuta per l'acquisto di immobili da locare
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il decreto 8 settembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre, ha chiarito i confini dell’agevolazione disciplinata dall’art. 21 del DL n. 133/2014 convertito, rubricato “Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione”.
La norma prevede una deduzione, dal reddito complessivo Irpef, pari al 20% del prezzo di acquisto di immobili da locare posti in essere dal 1° gennaio 2014, ed è già stata applicata, senza le precisazioni in commento, nella scorsa dichiarazione dei redditi.
In particolare viene specificato che sono oggetto dell’agevolazione le unità immobiliari invendute che, alla data del 12 novembre 2014, risultavano già interamente o parzialmente costruite ovvero per le quali era già stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio o, comunque, era stato dato concreto avvio agli adempimenti necessari per la loro edificazione, quali la convenzione con il Comune o accordi similari.
La deduzione spetta per gli acquisti posti in essere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione rimaste invendute, e consiste in una deduzione dal reddito complessivo ai fini IRPEF pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto notarile di compravendita nel limite complessivo di 300.000 euro IVA compresa.
La deduzione si estende, sempre nel limite del 20% dell’importo pagato, anche agli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto delle unità medesime.
La deduzione è ripartita in otto rate annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta nel quale l’immobile è locato a un canone non superiore a quello “convenzionato”.
Per i Comuni in cui non esistono gli accordi occorre fare riferimento al Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale.
Le altre condizioni indicate dal decreto riguardano le caratteristiche dell’unità immobiliare, la cui destinazione deve essere residenziale, e non deve essere accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate come “E”, ovvero con destinazione agricola; inoltre le prestazioni energetiche devono essere riconducibili alle classi A e B.
Le singole unità devono inoltre essere destinate, entro sei mesi dall’acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, alla locazione per almeno otto anni e tale periodo deve avere carattere continuativo. Eventuali interruzioni del periodo di locazione, per motivi non imputabili a locatore, purché ciascuna inferiore a un anno, non determinano la decadenza del diritto alla deduzione.
Il provvedimento conclude precisando che le deduzioni sono riconosciute una sola volta per ogni singolo immobile e che, in caso di trasferimento dell’immobile locato per vendita o successione, la deduzione fiscale si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti.