BONUS VERDE

Ai sensi dei commi 12-15, articolo 1, L. 205/2017, è possibile beneficiare della detrazione Irpef, nella misura del 36%, per le spese documentate relative agli interventi, anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali. Nello specifico, l’agevolazione consiste in una detrazione del 36% dall’Irpef (ripartita in 10 quote annuali) delle spese sostenute, nel limite massimo di 5.000 euro, per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private riguardanti:
– la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
– la realizzazione di copertura a verde e di giardini pensili.
La fruizione della detrazione è subordinata alla condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (assegno, bancomat, carte di credito, bonifici ordinari senza ritenuta dell’8%).
La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile ad uso abitativo sul quale sono effettuati i suddetti interventi. La norma stabilisce espressamente che i destinatari della detrazione sono i contribuenti soggetti ad Irpef (esclusi, quindi, i soggetti Ires). L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. I beneficiari quindi sono:
– i proprietari o nudi proprietari;
– i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
– i locatari o comodatari;
– gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce-soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, Snc/Sas, imprese familiari);
– familiare convivente del possessore/detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, il componente unione civile, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado);
– coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
– convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che il c.d. “bonus verde” spetta per gli interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo. Secondo tale indicazione sarebbero agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Conseguentemente, è possibile fruire dell’agevolazione anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Non sono agevolabili, invece, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti e non spetta per i lavori eseguiti in economia.
Nel dettaglio tra le spese agevolabili con il bonus verde al 36% rientrano:
– spese per il rifacimento di impianti di irrigazione;
– spese per la sostituzione di una siepe;
– spese per le grandi potature;
– spese per la fornitura di piante o arbusti;
– spese di riqualificazione di prati;
– acquisto delle piante in vaso, ma solo se rientrano in un intervento “pesante”, ad esempio la trasformazione in giardino di un cortile in terra battuta o la radicale risistemazione di un giardino.