Associazioni sportive dilettantistiche: limite di 1.000 euro per la tracciabilità delle operazioni.

Lo scorso 27 febbraio è stato presentato il documento che raccoglie le prime risposte che la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ai quesiti formulati nell’ambito del Tavolo tecnico costituito con il Comitato Regionale CONI dell’Emilia Romagna. Le questioni sollevate sono di assoluto rilievo per le associazioni e società sportive dilettantistiche e, in alcuni casi, costituiscono un autorevole punto di riferimento per l’interpretazione di specifiche problematiche.

Il primo tema affrontato riguarda l’obbligo di tracciabilità posto dall’art. 25, comma 5, della L. n. 133/1999. Nonostante l’abolizione della “sanzione impropria” rappresentata dalla perdita della possibilità di applicare il regime della L. n. 398/1991, l’Agenzia ricorda che rimane, anche per il 2016, l’obbligo di effettuare le movimentazioni finanziarie di importo superiore a 1.000 euro (attenzione: il limite rimane al di sotto di quanto previsto da quest’anno per la violazione della normativa antiriciclaggio) con sistemi di pagamento che consentano l’identificazione del soggetto che effettua il pagamento e di colui che lo riceve. Anzi, l’Agenzia fa presente che anche per il futuro continueranno i controlli basati sull’obbligo di tracciabilità perché l’analisi delle movimentazioni finanziarie del sodalizio consente di acquisire informazioni utili circa le modalità di svolgimento dell’attività dell’associazione.

Il documento della DRE dell’Emilia Romagna precisa inoltre che eventuali contributi cui si applica la disposizione di cui alla lettera b) del comma 3 dell’art. 143 del TUIR non concorrono alla formazione del limite di 250.000 euro di ricavi commerciali necessario per garantire l’accesso al regime della L. n. 398/1991. Secondo quanto prevede la norma del TUIR richiamata, infatti, queste entrate non concorrono “in ogni caso alla formazione del reddito”.

In relazione alle modalità di documentazione dei rimborsi spese riconosciuti a coloro che ricevono compensi per prestazioni sportive dilettantistiche, la Direzione Regionale ha ricordato i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 38/E dell’11 aprile 2014 e sottolineato che i rimborsi devono essere coerenti con l’attività svolta e risultare, se possibile, da una preventiva delibera da parte dell’Organo direttivo dell’associazione.