AGEVOLAZIONI PER IL RECUPERO EDILIZIO

Con la legge di conversione n. 58 del D.L. 30 aprile 2019 n.34 (Decreto Crescita) viene introdotto un regime di favore per il recupero del patrimonio edilizio che prevede, fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati (anche se trattasi di operazioni esenti ex articolo 10, D.P.R. 633/1972) a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B (anche nel caso di variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche), nonché all’alienazione degli stessi. L’agevolazione spetta anche nel caso di interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), D.P.R. 380/2001.

In caso di suddivisione in più unità immobiliari, l’agevolazione si applica a condizione che si proceda all’alienazione, nei termini e alle condizioni stabilite, di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

Si segnala che nel caso di mancata riconversione degli immobili, le imposte sono dovute nella misura ordinaria con applicazione degli interessi e delle sanzioni nella misura del 30% delle stesse imposte.