ACCORDO ITALIA-SVIZZERA PER FRONTALIERI: RATIFICA IN VISTA
Il Governo italiano ha approvato in data 03/12/2021 il Ddl di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri concluso lo scorso 23 dicembre 2020. Manca pertanto solo iI passaggio alle Camere per la sua definitiva approvazione.
Il nuovo accordo – che sostituirà quello risalente al 1974 e si prevede che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 – si applicherà ai lavoratori che risiedono fiscalmente entro 20 km dalla frontiera, svolgono un’attività di lavoro dipendente nell’altro Stato e rientrano “in linea di principio” ogni giorno al loro domicilio (con possibilità di restare all’estero per motivi professionali per un massimo di 45 giorni in un anno).
Le zone interessate sono, per la Svizzera, i cantoni Grigioni, Ticino e Vallese e, per l’Italia, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano. Per i nuovi frontalieri, la Svizzera applicherà sul reddito di lavoro dipendente derivante dall’attività svolta sul proprio territorio una imposta gravante al massimo sull’80% del reddito, e la tassazione sarà applicata alla fonte. L’Italia assoggetterà a sua volta a imposizione tali redditi dei lavoratori frontalieri (che verranno quindi trattati come soggetti fiscalmente residenti), ma dovrà eliminare la doppia imposizione mediante il meccanismo del credito di imposta.
È prevista una clausola di salvaguardia: i frontalieri italiani che lavorano o hanno lavorato nei citati cantoni tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo continueranno a essere assoggettati a imposizione esclusivamente in Svizzera, e nulla cambierà per loro.
Per adempiere agli obblighi imposti dall’accordo, entro il 20 marzo dell’anno successivo a quello fiscale di riferimento, lo Stato in cui il lavoro dipendente viene svolto comunicherà i dati relativi all’imposizione del frontaliere allo Stato di residenza del lavoratore.