RIPRISTINATO L’OBBLIGO DI DENUNCIA PER LA VENDITA DI ALCOLICI

L’articolo 13-bis D.L. 34/2019 ha reintrodotto, con decorrenza 30 giugno 2019, l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici.
In merito alla reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici è intervenuta l’Agenzia delle Dogane che, con la direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019, ha fornito alcuni chiarimenti.
In primo luogo, il documento precisa che sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 (periodo intermedio in cui l’operatività dell’obbligo era stata parzialmente abrogata) hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza della denuncia.
Tali esercenti dovranno presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici. A tal fine dovranno compilare e inviare l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it – Dogane – In un click – Accise – Modulistica).
Ciò vale anche per quegli esercenti che, avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017, non abbiano completato il procedimento di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.
Invece, gli operatori che hanno avviato l’attività prima del 29 agosto 2017 ed in possesso della previgente licenza fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento. Tuttavia, qualora nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia, siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
Da ultimo, per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da presentare al SUAP all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane. In altri termini, la presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle Dogane, assorbe all’obbligo di denuncia.
In chiusura la direttiva in commento precisa che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata continuano a essere non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.