REGOLARIZZAZIONE IN CASO DI OMESSA O IRREGOLARE FATTURAZIONE

Le modalità di regolarizzazione che incombono sul cessionario/committente in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore sono diverse a seconda che l’operazione sia interna o IntraUE.

Operazioni interne

L’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 prevede l’applicazione di una autonoma sanzione a carico del cessionario/committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini previsti dalla legge o con emissione di fattura irregolare, qualora non provveda lui stesso a regolarizzare l’operazione nei termini previsti dalla normativa. Nello specifico, la norma citata prevede le seguenti modalità di regolarizzazione in capo al cessionario/committente:

  • – in caso di mancato ricevimento della fattura: entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione emissione di apposito documento (autofattura) in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972; successiva presentazione dello stesso all’Agenzia delle Entrate competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta tramite modello F24, entro il trentesimo giorno successivo (e quindi entro 5 mesi complessivi);
  • – in caso di ricevimento di una fattura irregolare: presentazione all’Agenzia delle Entrate di cui sopra, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

L’imposta o la maggiore imposta dovuta deve essere versata mediante Modello F24 (codice tributo “9399 – regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione”). Osservati i suddetti adempimenti, un esemplare del documento, con l’attestazione dell’eseguita regolarizzazione, viene restituito dall’Ufficio al contribuente, che è tenuto ad annotarlo sul registro degli acquisti, per poter così detrarre l’iva versata.

L’omessa regolarizzazione nei sopra descritti termini rende il cessionario/committente autore dell’illecito, in via del tutto indipendente rispetto al cedente/prestatore, con la conseguenza che, nei suoi confronti, si rende applicabile la sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per singola violazione (l’operatore può comunque avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso).

L’introduzione, a decorrere dall’01/01/2019, della fatturazione elettronica comporta alcune modifiche alla procedura suesposta, e in particolare l’emissione di “autofattura”, riportante l’attestazione dell’avvenuta regolarizzazione, da trasmettere tramite lo SDI nel termine di quattro mesi, rendendo non necessaria la successiva presentazione della stessa alla competente Agenzia delle Entrate. Permane invece immutato l’obbligo di versamento tramite modello F24 dell’imposta che avrebbe dovuto assolvere il cedente/prestatore (che verrà poi detratta tramite registrazione della autofattura tra gli acquisti).

Operazioni IntraUE

L’obbligo di regolarizzazione è previsto dall’articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993, che disciplina l’autofatturazione da parte del cessionario nazionale nel caso di inadempienza del fornitore di altro Stato UE. Qualora l’acquirente non riceva la fattura entro il secondo mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata, lo stesso deve emettere una fattura, in unico esemplare, entro il giorno 15 del terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Se, invece, l’acquirente ha ricevuto una fattura dal cedente che tuttavia riporta un importo più basso di quello effettivamente pagato, dovrà emettere una fattura integrativa, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione della fattura originaria.

Tenuto conto del rinvio agli articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993 contenuto nell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, è da ritenere che la medesima procedura sia applicabile anche in caso di reverse charge cd. “esterno”, nella specie quando il fornitore appartiene ad altro Stato membro e le cessioni poste in essere hanno per oggetto beni già in Italia al momento dell’operazione o quando lo stesso fornitore effettua prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia secondo la regola generale che dà rilevanza allo Stato del committente o in base alle deroghe previste dagli articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972.

Tale procedura di regolarizzazione, a differenza di quella prevista per le operazioni interne, non prevede un’apposita sanzione nei confronti del cessionario italiano che non adempia all’obbligo di regolarizzazione, sicché non è chiaro se sia applicabile, anche in tale ipotesi, la sanzione specifica del 100% dell’imposta con un minimo di 250 euro, oppure la sanzione generale dal 90% al 180% dell’imposta con un minimo di 500 euro, prevista dall’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

La procedura per le operazioni IntraUE, inoltre, non prevede l’autonomo pagamento dell’imposta da parte dell’operatore nazionale, per cui è in sede di liquidazione periodica che occorre computare l’imposta a debito, che di fatto viene però neutralizzata dall’imposta a credito, di pari importo, come conseguenza del sistema di inversione contabile che caratterizza le operazioni in esame.